Dallo scorso giovedì 7 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo sul federalismo fiscale.
E’ scattata quindi una delle novità più attese nell’ambito della riforma federalista: la possibilità di pagare sui redditi da locazione un’imposta sostitutiva (del 19% o del 21%) invece del prelievo calcolato sulle aliquote Irpef ordinarie, la cosidetta “cedolare secca”.
Il locatore, al momento della registrazione, potrà quindi scegliere il nuovo regime impositivo, evitando di pagare sia l’imposta di registro che quella di bollo, sostituite entrambe dalla cedolare.
Chi può usufruirne?
Il nuovo regime è facoltativo, poiché non sempre può risultare conveniente.
L’opzione della cedolare è riservata alle persone fisiche (esclusi coloro che esercitano una professione o un’attività di impresa) e riguarda soltanto gli immobili ad uso abitativo. Non è pertanto applicabile ad uffici e negozi.
La convenienza
Sono previste due aliquote: il 19%, per i contratti a canone libero ed il 21% per i contratti a “canone concordato”, nei comuni ad alta “tensione” abitativa.
Nell’attuale regime Irpef il canone imponibile ai fini fiscali è pari all’85% per i contratti a canone libero ed il 59,5% per quelli “concordati”. In particolare per quest’ultimi e per chi ha redditi bassi sarà necessario calcolare la convenienza economica della nuova modalità di tassazione.
I nuovi contratti
L’opzione per la cedolare viene esercitata direttamente in fase di registrazione.
Nel contratto dovrà essere inserita esplicitamente una clausola con la quale il proprietario (locatore) rinuncia ad aumenti del canone per tutta la durata del contratto, inclusi quelli legati alla rivalutazione Istat. Tale clausola rappresenta un vantaggio “concesso” ai conduttori in virtù del beneficio fiscale accordato ai proprietari ed è inderogabile, in quanto espressamente prevista dalla legge.
I contratti già esistenti
Se il contratto è già in corso l’opzione per la cedolare dovrà essere comunicata all’inquilino a mezzo raccomandata, nella quale sarà inserita anche la rinuncia agli adeguamenti del canone.
Per i contratti già registrati non sarà possibile recuperare le imposte di bollo e di registro già versate in precedenza.
Scarica qui la mini-guida dell’Agenzia delle Entrate
Il nuovo regime è quindi applicabile da subito, anche se nei prossimi mesi l’Agenzia delle Entrate potrà emanare una circolare interpretativa per risolvere eventuali dubbi applicativi nella prima fase.
Vedi anche:
- DL 78/2010 – Locazioni e obbligo di indicazione dei dati catastali